<<< segue
In sede giurisdizionale la posizione
del consiglio di giustizia amministrativa è
sensibilmente mutata per effetto della
istituzione anche nella regione siciliana del
tribunale regionale amministrativo. Secondo la
legge istitutiva il consiglio era giudice di
primo grado nei riguardi degli atti e
provvedimenti definitivi dell’amministrazione
regionale e delle altre autorità amministrative
aventi sede nel territorio della regione e
giudice di appello sulle decisioni di primo
grado delle giunte provinciali amministrative in
sede giurisdizionale comprese nel territorio
della regione; avverso le decisioni del
consiglio sulle impugnative di atti e
provvedimenti delle autorità amministrative
dello stato non pronunciate in grado di appello
era ammesso ricorso all’ordinanza plenaria delle
sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.
Dichiarata, con sentenza della corte
costituzionale 12-111-1975, n. 61,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 40
della L. 6-XII-1971, n. 1034, che limitava sia
pure temporaneamente la competenza del TAR per
la Sicilia, e ricondotta la competenza di quest'ultimo
nell'ambito della normativa generale, il
consiglio di giustizia amministrativa è ora
esclusivamente giudice di appello avverso le
sentenze del tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia. La regione siciliana,
nell'ambito del suo territorio, è succeduta nei
beni e diritti patrimoniali dallo stato di
natura immobiliare e in quelli demaniali,
comprese le acque pubbliche esistenti nella
regione ed esclusi soltanto i beni che
interessano la difesa dello stato o servizi di
carattere generale (p. es., il demanio
ferroviario).
Al suo fabbisogno finanziario la regione
provvede mediante le entrate derivanti dai beni
demaniali e patrimoniali della regione e
mediante le entrate tributarie a essa spettanti.
Ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e
del D. P. R. 26-VII-1965, n. 1074, che
stabilisce le norme d'attuazione dello statuto
stesso in materia finanziaria, spettano alla
regione, oltre alle entrate tributarie da essa
direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo
territorio, ad eccezione delle entrate derivanti
dall'imposta di produzione, dal monopolio dei
tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere
nazionale. Alla regione e inoltre attribuita
un'assegnazione annua a carico del bilancio
dello stato, a titolo di solidarietà nazionale,
da impiegarsi nell'esecuzione di lavori pubblici
e tendente a bilanciare il minor ammontare dei
redditi di lavoro nell'isola in confronto alla
media nazionale. L'art. 15 dello statuto, in
deroga all'art. 115 cost., dichiara soppresse
nell'ambito della regione siciliana le
circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti
pubblici che ne derivano, così che l'ordinamento
degli enti locali si basa sulla regione stessa,
sui comuni e sui liberi consorzi comunali e
l'emanazione delle norme relative rientra nella
competenza della regione, che vi ha provveduto
con D.-L. P. Reg. 29-X-1955, n. 6.
Il consorzio di comuni e un ente consortile, e
non a carattere territoriale obbligatorio come
l'ente provincia, traendo origine dalla
spontanea volontà dei consorziati. Devesi però
precisare che, stante l'inerzia dei comuni a
farsi promotori della costituzione dei liberi
consorzi, la regione con L. R. 6-III-1986, n. 9,
ha ora istituito le nuove «province regionali»
stabilendo un meccanismo di silenzio-assenso per
cui la mancata proposta di costituzione del
libero consorzio equivale a proposta di
costituirsi in consorzio con i comuni ricadenti
nell’ambito territoriale della disciolta
provincia e con il medesimo capoluogo: il che ha
portato alla conferma delle vecchie
circoscrizioni provinciali per mancanza di
iniziative in senso diverso dei comuni.
LA PREISTORIA
Numerosi resti paleolitici rinvenuti in
Sicilia, testimoniano la presenza di antichi
insediamenti umani; alcune tracce di questi
resti sono visibili nelle grotte dell'Addaura,
vicino Palermo. Dislocate in più punti
dell'isola, la testimonianze dell'età neolitica
raccontano la cultura delle origini:
interessanti grotte si trovano, ad esempio,
presso gli arcipelaghi delle Egadi e delle
Eolie, a Stentinello (Siracusa), a San Cono (Caltanissetta)
e a Villafrati (Palermo). All’età dei
metalli si fanno risalire intere necropoli come
quelle di Cassibile e di Pantalica.
I reperti più antichi confermano la presenza di
identità etniche appartenenti a tre diversi
gruppi: elimi, sicani e siculi. Secondo quanto
riporta lo storico Tucidide, la Sicilia
orientale era popolata dai siculi, il centro dai
sicani e l'occidente dagli elimi, essendo non
indoeuropei questi ultimi due e sicuramente
indoeuropei i primi.
Anche i fenici, di origine
semitica, fondano le loro basi commerciali
nell'isola a partire dall'età dei metalli.
Dell'età del ferro rimangono tracce di villaggi
di capanne, come a Monte Finocchito. Le zone di
maggiore interesse archeologico, attraverso cui
leggere la storia di queste popolazioni,
risultano essere Solunto, Jato e Himera. In
particolare, sul Monte Jato (distante circa
trenta chilometri da Palermo) si sono
concentrate le ricerche degli ultimi trenta
anni.
continua >>>
|