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La
Sicilia è giuridicamente costituita in regione
autonoma a statuto speciale; il relativo statuto
è stato approvato con R. D. L. 15-V-1946, n.
455, e confermato con legge costituzionale
26-11-1948, n. 2. Alla regione siciliana lo
statuto speciale riconosce un'autonomia assai
più estesa di quella accordata non solo alle
regioni a statuto ordinario, ma anche alle altre
regioni a statuto speciale. Tale ampia
autonomia, che determina frequenti contrasti e
controversie, anche di carattere costituzionale,
fra lo stato e la regione, viene in pane
giustificata con la forte pressione esercitata
nell'immediato dopoguerra dall’opinione pubblica
siciliana, nella quale non mancavano di
affiorare tendenze nettamente separatiste, che
oltrepassavano il concetto delle autonomie
regionali, per approssimarsi a una forma
federativa: ciò, ovviamente, ha influito sulla
formulazione delle norme statutarie. Il
territorio della regione include, oltre alla
Sicilia, le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica
e Pantelleria; capoluogo della regione è
Palermo. Gli organi della regione sono
l’Assemblea Regionale, la Giunta Regionale e il
Presidente della Regione.
L'Assemblea Regionale ha funzioni esclusivamente
legislative ed e composta di 90 deputati (è da
rilevare che tale qualifica è attribuita solo ai
componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana,
mentre per le altre regioni il relativo statuto
usa il termine di consiglieri), eletti nella
regione a suffragio universale e segreto e con
sistema proporzionale, secondo la legge emanata
dalla stessa assemblea in base ai principi
fissati dalla costituzione dello stato in
materia di elezioni politiche. L'assemblea
regionale elegge nel suo seno il presidente,
l'ufficio di presidenza e le commissioni
permanenti. L'assemblea dura in carica 5 anni,
ma può essere sciolta con provvedimento del
governo dello stato per persistente violazione
dello statuto, su proposta del commissario dello
stato per la regione siciliana, previa
deliberazione delle assemblee legislative dello
stato.
Il presidente e i membri della giunta (8
assessori effettivi e 4 supplenti) sono nominati
dall’assemblea regionale e costituiscono il
governo della regione, che assume nei confronti
dell'assemblea all'incirca la stessa posizione
giuridica che ha il governo dello stato di
fronte al parlamento: anche questa
qualificazione è esclusiva della regione
siciliana, perchè nello statuto delle altre
regioni la giunta viene indicata semplicemente
come organo esecutivo della regione. Il
presidente regionale, oltre a essere capo del
governo regionale e a rappresentare la regione,
rappresenta in essa anche il governo dello
stato, che può tuttavia inviare temporaneamente
propri commissari per l'esplicazione di funzioni
statali. Questa rappresentanza del governo dello
stato, che non è attribuita agli altri
presidenti regionali, si spiega con il fatto che
la competenza amministrativa della regione
siciliana si estende anche a materie che nelle
altre regioni sarebbero di diretta
amministrazione da parte dello stato, e per le
quali, quindi, il commissario dello stato non ha
quei poteri di coordinamento che gli spettano in
tutte le altre regioni.
La posizione di maggior prestigio del presidente
della regione siciliana, in raffronto agli altri
presidenti regionali, è confermata anche dal
diritto che gli è riconosciuto di partecipare
con rango di ministro e con voto deliberativo al
consiglio dei ministri dello stato,
relativamente alle materie che interessano la
regione siciliana, e dalla competenza a esso
attribuita di decidere i ricorsi amministrativi
avanzati in via straordinaria contro atti
amministrativi regionali, competenza che sul
piano nazionale è riservata al presidente della
repubblica; provvede inoltre al mantenimento
dell'ordine pubblico per mezzo della polizia
dello stato, la quale dipende disciplinarmente,
per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo
regionale. Amplissime sono le funzioni
legislative della regione siciliana e amplissime
anche quelle amministrative.
Lo statuto prevede, infatti, che il governo
regionale abbia funzioni esecutive e
amministrative nelle materie di competenza
propria della regione (cioè in quelle attribuite
alla competenza legislativa regionale), ma
svolga anche attività amministrativa in ogni
altro campo, secondo le direttive del governo
dello stato, salva la competenza degli enti
locali minori. Ciò significa che in sostanza lo
statuto regionale, ove si eccettuino talune
materie riservate alla competenza esclusiva
dello stato, ha attuato un vasto e profondo
decentramento amministrativo a favore degli
organi della regione, che assumono, quindi, la
duplice fisionomia di organi regionali e di
organi statali. La regione ha un proprio organo
di consulenza giuridico-amministrativa, con
funzioni analoghe al consiglio di stato, con cui
è organicamente collegato: il consiglio di
giustizia amministrativa per la regione
siciliana; il controllo degli atti della regione
è esercitato da una sezione della corte dei
conti con sede in Palermo. II consiglio di
giustizia amministrativo per la regione
siciliana è stato istituito con sede in Palermo,
in attuazione dell'art. 23 dello statuto
speciale della regione siciliana, come sezione
decentrata del consiglio di stato, con D. Lgs.
6-V-1948, n. 634, modificato e integrato dal D.
P. R. 5-IV-1978, n. 204. Presieduto da un
presidente di sezione del consiglio di stato,
designato dal consiglio di presidenza consiglio
di stato, ha funzioni consultive e
giurisdizionali; la sua composizione è diversa a
seconda delle funzioni esercitate. In sede
consultiva è organo di consulenza
giuridico-amministrativa del governo regionale.
Gli atti per i quali le leggi richiedono il
parere del consiglio di stato, qualora siano
emanati dall’amministrazione regionale, sono
sottoposti al parere del consiglio di giustizia
amministrativa: esprime anche il parere sui
ricorsi straordinari decisi dal presidente della
regione.
continua >>>
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